13 Apr

BONUS RICERCA e SVILUPPO 2015: IL MODELLO di CALCOLO in EXCEL

Il Credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo: modalità applicative e modello di calcolo in Excel

Rimandando alle normative vigenti l’approfondimento completo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la fruibilità del Bonus Ricerca, si vuole in questa sede fornire uno strumento valutativo circa la determinazione della misura agevolativa fruibile dal Bonus, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2015, anche alla luce delle modalità applicative fornite dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016.

Si richiamano, quindi, per brevità di esposizione, le caratteristiche principali delle spese agevolabili e degli altri elementi salienti per il calcolo della importante agevolazione di natura tributaria che, rilevando per le sole spese sostenute per la Ricerca e lo Sviluppo competitivo, si auspica, possa fungere da volano per il consolidamento delle imprese che fanno del Made in Italy una precisa strategia di crescita.

Le categorie delle spese oggetto di agevolazione e la relativa intensità di agevolazione sono qui di seguito sintetizzate:

a) Personale altamente qualificato, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di   ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico. Nella categoria di spese per “personale altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono ricompresi:

1) sia i costi per il personale dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e            commerciali;

2) sia i costi per il personale in rapporto di collaborazione con la stessa, compresi gli esercenti arti e professioni, a                             condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa beneficiaria.

La percentuale di Bonus Ricerca riconosciuta a tale categoria di costo è pari al 50% della spesa ammissibile

b) Quote di ammortamento o canoni di leasing delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di Ricerca e Sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a euro 2.000 al netto dell’IVA. La quota di ammortamento o, in caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, la quota capitale del canone dovrà essere assunta in relazione alla percentuale di utilizzo del bene nell’attività di ricerca e al periodo di tempo di utilizzo nell’arco di ogni singolo anno.

Sul punto è il caso di evidenziare che la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (super-ammortamento), prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non rileva ai fini determinazione delle quote di ammortamento eleggibili al credito di imposta. Da questo assunto si deduce, però, che, anche i beni strumentali per i quali ci si avvalga del c.d. super-ammortamento possono essere considerati nel computo del Bonus Ricerca, confermando quindi la cumulabilità delle due misure agevolative.

Sono ammissibili le quote dei beni acquisiti anche in un periodo di imposta antecedente a quello in corso al 31 dicembre 2015, purché vi sia l’effettiva destinazione degli stessi alle attività di ricerca e sviluppo. Infatti, le quote in parola possono essere riferite a cespiti in funzione presso l’unità produttiva anche precedentemente all’inizio dell’esercizio per il quale si gode dell’agevolazione, come sono altresì agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio, a prescindere dal momento in cui sono stati avviate le relative attività di ricerca.

La percentuale di Bonus Ricerca riconosciuta a tale categoria di costo è pari al 25% della spesa ammissibile

c) Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up. La relazione illustrativa al decreto attuativo precisa che la ricerca “extra-muros” si identifica con quella commissionata ad università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché “ad altri soggetti”, comprese le start-up innovative. Pertanto, possono essere agevolabili ai sensi della lettera c) in esame anche i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta da professionisti in totale autonomia di mezzi e di organizzazione.

Sono sempre escluse le spese in oggetto relative alle commesse affidate alle società del gruppo nonché le spese sostenute dai soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi.

La percentuale di Bonus Ricerca riconosciuta a tale categoria di costo è pari al 50% della spesa ammissibile

d) Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Le disposizioni sopra menzionate prevedono che le spese relative alle “privative industriali” rilevano sia nel caso di produzione interna sia nel caso di acquisto da fonti esterne, anche appartenenti al medesimo gruppo societario, nonché tutti i costi che l’impresa beneficiaria sostiene per lo sviluppo, il mantenimento e l’accrescimento di detti beni immateriali.

In caso di produzione interna degli assets giuridicamente tutelabili previsti dalla norma, rilevano tutti i costi sostenuti a tal fine.

Nel caso di acquisto della privativa da terzi, non prevedendo la lettera d) un riferimento espresso alle quote di ammortamento, si ritiene che il costo di acquisto, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del TUIR, sia eleggibile nel periodo di imposta individuato ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR.

Rientrano nella presente tipologia anche i costi sostenuti per il personale non “altamente qualificato” impiegato nelle attività di ricerca eleggibili.

La percentuale di Bonus Ricerca riconosciuta a tale categoria di costo è pari al 25% della spesa ammissibile

Si ritiene importante segnalare brevemente anche che:

  • la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione deve ammontare almeno ad € 30.000. Si precisa, in ogni caso, che la soglia minima di investimento pari a € 30.000 non rileva ai fini del calcolo della media di riferimento e che, conseguentemente, in tale calcolo vanno computati anche gli investimenti di importo inferiore al predetto ammontare;
  • la misura agevolativa riguarda gli esercizi compresi tra il 01/1/2015 ed il 31/12/2019;
  • la media di riferimento individuata per il calcolo della spesa incrementale resta fissa e, pertanto, i periodi di imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media rimangono immutati, nel senso che per gli investimenti effettuati negli esercizi successivi al 2015, la media di riferimento è sempre quella calcolata nel triennio 2012-2014, ossia il triennio che precede il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015;
  • l’importo del credito di imposta spettante è determinato separatamente per ciascun gruppo di spese ma “la spesa incrementale agevolabile” è comunque rappresentata dalla differenza tra l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione e il valore dell’investimento medio realizzato nei tre esercizi precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione;
  • il credito di imposta spetta nei limiti della spesa incrementale complessiva, quindi in ipotesi di situazioni di incremento di un capitolo di spesa e di decremento di un altro, vale la variazione complessiva;
  • il trattamento del credito di imposta è irrilevante ai fini fiscali (non partecipa, cioè, alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP);
  • le modalità di fruizione del Credito d’Imposta ne prevedono l’utilizzo esclusivamente in compensazione attraverso il codice tributo “6857”, operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016;
  • “il credito di imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti;
  • tutte le condizioni prescritte dalla norma per beneficiare del credito di imposta nonché la quantificazione del credito stesso deve essere “certificata” dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o, in assenza dell’organo di controllo, da un professionista iscritto nel registro della revisione legale e allegata al bilancio;
  • i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di Patent box.

Con la certezza di aver sufficientemente tediato il lettore, abbiamo il piacere di fornire di seguito un tool di calcolo delle agevolazioni del BONUS RICERCA