Presentiamo questo articolo per fornire una sintesi dei contributi di Banca d’Italia e UIF (Unità di Informazione finanziaria) finalizzati a definire le modalità operative degli istituti di credito nei confronti del Mercato in ambito di attività AML.
Effetti sull’operatività del sistema Bancario nella disciplina antiriciclaggio collegata ai provvedimenti “Cura Italia” e ”Liquidità”
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il Governo ha emanato i seguenti provvedimenti:
- decreto legge n. 18 del 17.3.2020, per consentire alle imprese di chiedere la sospensione o l’allungamento dei prestiti in essere. Gli artt. 49, 55 e 46 del predetto decreto disciplinano le modalità ed i termini delle sospensioni dei pagamenti dei prestiti e dell’allungamento della vita residua dei prestiti. La sospensione e l’allungamento dei prestiti è garantito per il 33% dal Fondo Centrale di Garanzia delle PMI;
- decreto legge n.23 dell’8 aprile 2020, per fornire alle imprese, agli artigiani ed ai professionisti nuova liquidità attraverso la concessione di appositi finanziamenti disciplinati dall’art. 13 del predetto decreto, garantiti dallo Stato tramite la Sace Spa (grandi imprese) ed il Fondo Centrale di Garanzia PMI (piccole medie imprese, artigiani, autonomi e professionisti).
Tale produzione normativa ha prodotto un notevole impatto operativo nell’ambito dell’attività del sistema bancario tese a contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 231/2007, che di seguito andiamo a delineare.
Banca d’Italia, con apposita nota del 10.4.2020, ha raccomandato al sistema bancario italiano, con riferimento alla concessione di prestiti alla Clientela previsti dai provvedimenti governativi, di dover continuare a sottoporre la Clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. La profondità e l’intensità dei controlli da condurre a fini di adeguata verifica andranno comunque opportunamente calibrate, tenendo conto della destinazione dei finanziamenti concessi alle imprese garantite dallo Stato. In particolare, tali finanziamenti dovranno essere utilizzati dalle imprese per far fronte ai costi di funzionamento delle imprese stesse o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva.
Dopo pochi giorni, interviene sul tema anche l’Unità di Informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia, che con propria nota del 16.4.2020, riflette le proprie preoccupazioni su una serie di fenomeni illeciti che, proprio nel contesto di diffuso disagio economico generato dalla pandemia potrebbe pericolosamente attecchire.
In tale scenario, l’Unità di Informazione Finanziaria ha comunicato alle Banche i criteri da seguire per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid – 19. In particolare la comunicazione sottolinea che:
- l’attuale situazione di emergenza sanitaria espone il sistema economico-finanziario a rilevanti rischi di comportamenti illeciti: sussiste il pericolo di truffe, di fenomeni corruttivi e di possibili manovre speculative anche a carattere internazionale; l’indebolimento economico di famiglie e imprese accresce i rischi di usura e può facilitare l’acquisizione diretta o indiretta delle aziende da parte delle organizzazioni criminali;
- gli interventi pubblici a sostegno della liquidità possono determinare tentativi di sviamento e appropriazione, anche mediante condotte collusive; il mutamento improvviso delle coordinate di relazione sociale aumenta l’esposizione di larghe fasce della popolazione al rischio di azioni illegali realizzate anche on line;
- nel descritto contesto è necessario operare in maniera coesa perché gli interventi pubblici raggiungano gli obiettivi prefissati, sostenendo effettivamente persone e imprese in difficoltà, prevenendo possibili effetti distorsivi e preservando l’integrità dell’economia legale;
- l’apparato di prevenzione del riciclaggio può rappresentare uno strumento efficace perché, grazie alla sua capacità di coinvolgere l’intera struttura economica del Paese, è in grado di intervenire tempestivamente sulle operazioni in corso e non solo ad ausilio della fase di repressione dei reati;
- agli intermediari, ai professionisti, agli altri operatori qualificati e alle Pubbliche amministrazioni, che sono parte attiva del sistema di prevenzione, è richiesto oggi un impegno particolare per calibrare i propri presidi antiriciclaggio nella maniera più efficace; occorre supportare adeguatamente il dispiegarsi dell’intervento di sostegno, ma anche intercettare e comunicare tempestivamente all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007, tutte le situazioni sospette per consentire l’attivazione dei meccanismi di approfondimento e indagine.
Con la predetta comunicazione l’UIF indica gli aspetti che la Banca deve considerare per individuare e valutare le operazioni quali sospette di riciclaggio e comunicare tempestivamente le stesse alla predetta Autorità finanziaria.
Gli aspetti da considerare da parte dell’Istituto di Credito vengono di seguito richiamati.
Nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria la Banca deve considerare che sono possibili truffe nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegati al contrasto del COVID-19, quali:
- l’offerta e la commercializzazione di prodotti (dispositivi di protezione individuale, igienizzanti, apparecchi elettromedicali in realtà non esistenti, contraffatti o di qualità inferiore agli standard richiesti) specialmente da parte di operatori che non risultano avere precedente esperienza nel settore o in altri analoghi;
- le manovre speculative su detti prodotti che potrebbero rivelarsi penalmente rilevanti;
- le proposte di sottoscrizione/vendita di titoli di aziende impegnate nella ricerca scientifica o nella produzione di device elettromedicali;
- i meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di fondi, anche on line mediante piattaforme di crowdfunding, a favore di fittizie organizzazioni non profit; tali iniziative, apparentemente destinate alle aree colpite dall’emergenza ovvero alle attività di ricerca per il superamento della pandemia, potrebbero invece rispondere a intenti distrattivi. Occorre quindi monitorare i rapporti sui quali confluiscono dette raccolte di fondi, in relazione al profilo del cliente accertato in sede di adeguata verifica e all’utilizzo dei fondi stessi;
- le pratiche corruttive specie negli affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari all’attività di assistenza e ricerca.
Dal prolungato periodo di lockdown scaturiscono per le imprese situazioni di difficoltà finanziaria rispetto alle quali è elevato il rischio di infiltrazione criminale da parte di organizzazioni che possono trovare nuove occasioni per svolgere attività usurarie e per rilevare, o infiltrare, imprese in crisi con finalità di riciclaggio attraverso: a) il radicamento sul territorio; b) il reclutamento di affiliati presso le fasce più deboli della popolazione; c) l’ampia disponibilità di capitali illeciti.
Nella valutazione delle operazioni assumono, quindi, essenziale centralità le informazioni sugli assetti proprietari e sulle operazioni aziendali e societarie (rilevano, ad esempio, gli anomali trasferimenti di partecipazioni, le garanzie rilasciate o ricevute, lo smobilizzo di beni aziendali a condizioni non di mercato), sull’origine dei fondi e sulle effettive finalità economico-finanziarie sottostanti alle transazioni.
Ai professionisti, in particolare, viene richiesto di rivestire un ruolo attivo nella valutazione dell’operatività delle imprese clienti che si trovano in condizione di difficoltà finanziaria, al fine di intercettare ipotesi di abusi delle possibilità offerte dalle disposizioni dirette ad agevolarne la continuità operativa.
Se da un lato, infatti, l’intervento pubblico mira ad allocare nuove risorse finanziarie dove il bisogno è effettivo, soltanto un corretto adempimento degli obblighi di prevenzione – anche in materia di adeguata verifica – e la valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui richiedenti i finanziamenti potrà arginare il rischio che si verifichino abusi penalmente rilevanti, tanto nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico, quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili.
In particolare:
- nella prima fase potrebbero emergere sospetti di condotte fraudolente tese a ottenere il finanziamento con garanzia pubblica in mancanza o in violazione dei presupposti stabiliti dalla normativa, mediante l’alterazione o la falsificazione della documentazione necessaria ovvero in violazione delle norme che ne disciplinano l’erogazione; in tale ambito possono venire in rilievo ipotesi di mendacio Bancario e reati di falso nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato;
- nella fase di utilizzo delle sovvenzioni occorre prestare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, specie se accompagnati da un vincolo di scopo, poiché potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno dello Stato e attività distrattive collegate anche a reati societari e fallimentari. In tale ambito, vanno valorizzate le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio.
Nel monitoraggio delle attività a distanza, assumono rilievo gli strumenti di pagamento elettronici, il cui impiego – senz’altro positivo per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari – è destinato ad aumentare ulteriormente nei prossimi mesi, in conseguenza delle misure di distanziamento sociale, che hanno determinato il passaggio di molte attività di compravendita dal canale tradizionale a quello telematico. Nell’attuale situazione emergenziale aumenta, infatti, il rischio che tali strumenti possano essere impiegati per le truffe on line, mediante il sistema della compravendita di beni inesistenti o contraffatti, ovvero a prezzi sproporzionati. Il ricorso a detti strumenti può divenire più frequente anche in altri contesti illegali, ad esempio nello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti. Vanno perciò attentamente monitorate le transazioni on line, anche quelle istantanee o richieste con urgenza, attraverso le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale di cui i soggetti obbligati si avvalgono per finalità di prevenzione, tenuto conto della tipologia di clienti e della loro attività.
Ugualmente importante è il controllo dei flussi finanziari connessi con il gioco on line, i quali sono destinati ad aumentare in coincidenza della temporanea sospensione dell’attività di gioco su rete fisica.
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In conclusione, l’Istituto di credito, quale destinatario degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007, deve valutare con la massima attenzione i comportamenti e le caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale connessi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche nell’applicazione delle disposizioni di vantaggio promosse dal Governo a favore del tessuto produttivo del Paese.
Ciascun intermediario, pertanto,è chiamato a svolgere un’analisi in concreto e una valutazione complessiva dell’operatività rilevata con l’utilizzo di tutte le informazioni disponibili per la tempestiva individuazione di fenomeni sospetti.
Eventuali operazioni sospette devono essere portate all’attenzione dell’UIF con la massima tempestività, al fine di consentire l’attivazione della collaborazione interna e internazionale e anche dell’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 4, lett. c), del d.lgs. 231/2007.